Emergenza Corona Virus: credito d’imposta sanificazione
SPESE DI SANIFICAZIONE (a cura del Dottore Commercialista Fabrizio Cavalchini)
l testo del “Decreto Legge Liquidità” (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020, contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:
- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
- spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Sull’ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.
Quanto all’ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.
Restano confermate le altre caratteristiche del credito d’imposta in esame.
Quanto all’ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
L’entità del credito d’imposta:
- in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
- fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario.